Come noto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge n. 77 del 17/7/2020, nell’ottica di far ripartire il paese, ha dettato anche delle previsioni in ordine alla liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19. Tali previsioni sono in linea di massima temporanee e hanno un orizzonte temporale limitato sino alla fine dello stato di emergenza. La lettera f) del comma 1 dell’art. 264 “liberalizza” gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19. Tali interventi sono comunque ammessi, salvo il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Comune di Rimini: precisazioni in merito all’art 264 comma 1 lett. f) del Decreto Rilancio n. 34 del 19/05/202019 Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)- Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID- 19
Data:
10 Agosto 2020