Ultime notizie del 11 agosto 2020

Data:
11 Agosto 2020

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale – c.d. Decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) ed in vigore dal 17/07/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg ha introdotto una serie di misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.

In particolare, l’articolo 37, comma 1, lettera e) prevede che l’Ordine o il Collegio di appartenenza applichino la sanzione della SOSPENSIONE dal relativo albo al professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all’ente fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

E’ possibile scaricare il modello della richiesta di PEC al seguente link: https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_documento&id=1272

PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Si sottolinea che il mancato pagamento nei tempi dovuti, della quota annuale di iscrizione all’Albo comporta automaticamente il deferimento al Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri, con apertura del relativo procedimento disciplinare.

Coloro che sono in difetto, una volta ricevuta la cartella esattoriale (tramite PEC o bollettino cartaceo), sono pregati di recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni per sanare tempestivamente la propria posizione.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Si ricorda inoltre, che per esercitare la professione, l’iscritto all’albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP come da D.P.R. 7/08/2012 n. 137.

Il mancato raggiungimento di tale limite comporta automaticamente il deferimento al Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri, con apertura del relativo procedimento disciplinare.

COLLAUDI PROFESSIONALI-CQAP

Gli iscritti che hanno richiesto o che richiedono l’iscrizione all’elenco dei collaudatori e delle C.Q.A.P. e si trovano in difetto anche per uno dei seguenti casi:

– quota di iscrizione annuale;

– mancato raggiungimento dei CFP;

– mancanza di assicurazione professionale;

– mancanza dell’identità digitale;

 verranno esclusi da qualunque elenco predisposto presso codesto Ordine.

Nel Regolamento del Consiglio di Disciplina sono riportati i punti sopradescritti:  https://www.ingegneri.rimini.it/?info&d=consiglio_disciplina

  1. la morosità per inadempienza del contributo annuale. Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione sono sospesi dall’esercizio professionale a tempo indeterminato (ex art. 2 L. 03/08/1949 n. 536) a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare avanti al Consiglio di Disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale davanti al C.N.I. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del C.d.D. quando l’iscritto dimostri di aver pagato le dovute quote. Quando il Consiglio dell’Ordine trasmette al Consiglio di Disciplina l’elenco dei morosi, la segreteria dell’Ordine ha già espletato i normali solleciti, quindi si invierà tramite PEC un invito a pagare la quota associativa tassativamente entro 30 (trenta) giorni dalla data della PEC, dopodiché, in mancanza di riscontri e di prova dell’avvenuto pagamento, si procederà alla convocazione del moroso. Se non sussistono motivazioni e/o il moroso non si presenta, si procederà immediatamente con la sospensione;
  • l’aver esercitato la professione senza aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale per acquisire i C.F.P. (si deve essere in possesso di 30 Crediti Formativi annui). La partecipazione ai corsi per ottenere i C.F.P.  è strettamente necessaria a chi esercita la libera professione, e comunque la violazione del codice deontologico si compie solo quando viene esercitato l’atto professionale in deficienza dei crediti formativi. La violazione deve essere segnalata da parte del Consiglio dell’Ordine o da altri al C.d.D. al fine di istruire il procedimento disciplinare. La sanzione stessa sarà graduata da avvertimento fino alla sospensione a seconda della entità della mancanza dei C.F.P.  e della qualità degli atti svolti. La sospensione che verrà comminata in inadempienza pressoché totale dei C.F.P. avrà la durata fino al conseguimento dei C.F.P.  necessari e sarà compito dell’Ordine segnalare al Consiglio di Disciplina il raggiungimento del numero dei crediti necessari, in tal modo il Consiglio potrà togliere il provvedimento di sospensione;
  • l’aver esercitato in forma autonoma la professione di ingegnere senza la stipula di assicurazione volta a coprire gli eventuali danni derivati dall’esercizio della libera professione. Si specifica che l’assicurazione obbligatoria è regolata dal D.L. 138/2011 e D.P.R. 137/2012 ed è obbligatoria dal 15 Agosto 2013. In base a queste norme i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza; il mancato rispetto di questa prescrizione costituisce illecito disciplinare.
  • l’inadempienza degli obblighi da parte degli iscritti nei confronti della Cassa Nazionale Ingegneri. Tale     segnalazione di evasione fiscale e/o previdenziale, definitivamente accertata, deve pervenire a mezzo PEC all’Ordine Territoriale che provvederà a girarla al Consiglio di Disciplina.

Chiusura per ferie dell’ufficio di segreteria dal 14 al 21 agosto 2020