Comune di Rimini: Seguito a disposizione prot N.0167233/2020 del 02/07/2020 su Ristrutturazione Edilizia ricostruttiva dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 24 aprile 2020 Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020

Data:
29 Luglio 2020

A seguito dell’intervenuta pubblicazione del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, va preso atto della nuova definizione di Ristrutturazione Edilizia contenuta all’art 3 comma 1 lett. d) del DPR 380-01 che testualmente recita:“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”;
Considerato anche il disposto di cui al riformulato art 2 bis comma 1 ter DPR 380/01, ne consegue che la precedente nota prot n. 167233/2020 del 02/07/2020, redatta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 70-2020, è di fatto superata dal nuovo contesto normativo.