Diventano sistematici i controlli di conformità degli APE, realizzati dall’Organismo Regionale di Accreditamento. Prevista la irrogazione delle sanzioni in caso di APE redatti in violazione della normativa vigente.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 lett. d) dell’art. 25-ter della L.R. 26/2004, e sulla base delle apposite disposizioni emanate dalla Regione di cui alla DGR 1275/2015 e s.m. (DGR 304/2016), l’Organismo di Accreditamento effettua controlli a campione per verificare la conformità alla normativa vigente dei servizi di certificazione erogati dai soggetti certificatori accreditati.
In linea di principio, le verifiche possono essere effettuate sia su APE già emessi, sia su APE ancora in bozza, in coincidenza con l’avvio della procedura di registrazione definitiva (firma digitale). In quest’ultimo caso, quando il sistema selezione l’APE da sottoporre a controllo, la procedura di registrazione viene sospesa ed il soggetto certificatore riceve il relativo avviso.
Si evidenzia che NON è possibile eludere o rifiutare il controllo: a tal fine, non è possibile modificare la bozza per la quale è già stata richiesta la registrazione definitiva, né è possibile emettere un altro APE con i medesimi riferimenti catastali, mentre rimane possibile procedere con la registrazione definitiva dell’APE.
Il certificatore ha quindi le seguenti opzioni:
• rimanere in attesa di ulteriori indicazioni circa le modalità di conduzione della verifica (scelta consigliata): in tal caso, l’ispezione verrà effettuata sulla bozza;
• al contrario, se viene proseguita e conclusa la procedura di registrazione definitiva con firma digitale, l’ispezione verrà effettuata sull’APE emesso, con le relative eventuali conseguenze in termini di potenziale irrogazione delle sanzioni previste nel caso vengano rilevate condizioni di non conformità riconducibili ad infrazione della normativa vigente.
Si ricorda in proposito che con la domanda di accreditamento, il soggetto certificatore si è impegnato a :
• consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la propria sede, garantendo la presenza del personale responsabile e fornendo il necessario supporto alla conduzione delle verifiche;
• rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria per l’espletamento delle attività di verifica.
Conformemente alle vigenti disposizioni regionali, le verifiche sono articolate su progressivi livelli di approfondimento. L’Organismo regionale di Accreditamento effettua dapprima verifiche di primo livello (accertamenti), utilizzando personale tecnico qualificato: tali verifiche si basano su controlli esclusivamente di natura documentale, effettuati sui dati (di compilazione dell’APE e di calcolo) inseriti a sistema dal soggetto certificatore con le modalità previste dall’applicativo informatico. Le risultanze delle verifiche di primo livello possono dare luogo a:
• chiusura della procedura di controllo: in tal caso, il certificatore riceve il relativo avviso, unitamente al “Rapporto di Accertamento Documentaleâ€Â, sul quale sono riportate le risultanze dell’accertamento effettuato;
• proseguimento della procedura di controllo mediante verifica di secondo livello (ispezione in campo): in tal caso, il certificatore riceve una comunicazione nella quale di specifica che sarà contattato dall’Ispettore incaricato per lo svolgimento del sopralluogo.
Le ispezioni vengono condotte da personale qualificato dall’Organismo regionale di Accreditamento ( http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/allegati-certificazione/accreditamento-ispettori ) cui è stato riconosciuto il ruolo di agente accertatore ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale.
Se l’ispezione viene effettuata su un APE ancora in stato di bozza (quindi non registrato con firma digitale), la procedura di controllo termina con la redazione e la consegna del “Rapporto di Ispezione†sul quale sono riportate le risultanze dell’ispezione effettuata; se invece la ispezione viene effettuata su un APE già compiutamente registrato con firma digitale, e vengono rilevate condizioni riconducibili ad infrazione della norma, al certificatore verrà notificato il relativo “Verbale di accertamento ed ispezioneâ€Â, riportante le condizioni di irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
Si sottolinea in proposito che:
• ai sensi dell’art. 7Bis della L.R. 21/84 e s.m. il verbale riporta le condizioni per usufruire dell’istituto della diffida, ovvero per estinguere la violazione evitando l’ammenda. Si ricorda che la diffida non può essere reiterata per la stessa tipologia di infrazione per un arco di cinque anni;
• se non risulta più possibile usufruire della diffida (o perché già utilizzata in occasioni precedenti, o per scadenza dei termini temporali previsti) la violazione può essere estinta entro 60 giorni mediante pagamento dell’ammenda in misura ridotta (pari a Euro 1.400,00).
CONTROLLI DI CONFORMITÀ SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Argomenti
regione Emilia romagna
Data:
16 Giugno 2016