NUOVO ACCORDO STATO REGIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA: FORMAZIONE DEL LAVORATORE CONTESTUALMENTE ALL’INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Data:
23 Luglio 2025

Lo scorso 24 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo accordo approvato in data 17 aprile 2025 dalla Conferenza Stato-Regioni e vigente dal 24 Maggio 2025, che ridefinisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fino al 23 Maggio 2026 la formazione in materia di sicurezza e salute potrà essere effettuata secondo le modalità previste dagli accordi stato regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012.

E’ quanto indicato dalla norma transitoria del nuovo Accordo Stato Regioni (ASR).

Il nuovo Accordo Stato-Regioni che accorpa e sostituisce i precedenti accordi, conferma la possibilità di effettuare la formazione in materia di sicurezza oltreché in presenza, in modalità videoconferenza sincrona e solo in alcuni casi, in modalità e-learning.

Tra le principali novità viene introdotto il corso obbligatorio per Datori di Lavoro (non RSPP) anche quando questi ultimi non ricoprono il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il corso dovrà essere completato entro il  23 maggio 2027.

Altre novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni riguardano il corso di aggiornamento dei preposti di ore 6, ogni 2 anni (attualmente è ogni 5 anni), il corso per la conduzione di gru a ponte, per macchine raccogli frutta e ragni. Viene disciplinata anche la formazione per spazi confinati.

In riferimento alla formazione dei lavoratori, si evidenzia il venir meno della possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dalla data di assunzione.

Occorre quindi adottare un atteggiamento prudente, ovvero effettuare la formazione dei lavoratori e, ove previsto, l’addestramento specifico, in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Si ritiene utile rammentare anche che il lavoratore neoassunto, prima di essere esposto a rischi, dev’essere informato secondo quanto previsto dall’art.36 D.Lgs.81/08 e se previsto nel documento di valutazione dei rischi, deve effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica e ricevere i dispositivi di protezione individuale con relativo addestramento.

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