Circ. CNI n. 615 – Decreto-legge 16/07/2020 n. 76. Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti – prime indicazioni

Data:
8 Ottobre 2020

Con la presente si segnalano alcune importanti novità in materia di obbligo
della PEC e domicilio digitale per gli iscritti all’albo degli Ingegneri e compiti assegnati dalla legge agli Ordini professionali.
Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020 n.228,
S.O., della legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n.761 (cd “Decreto Semplificazioni”), infatti, sono divenute definitive le modifiche recate dal provvedimento d’urgenza al testo dell’art.16 del decreto-legge 28/11/2008 n.185, in tema di domicilio digitale dei professionisti.
Il tutto al dichiarato fine di rendere effettivo il diritto all’uso delle tecnologie di cui
all’art.3 del Codice dell’amministrazione digitale e con l’obiettivo di semplificare le
comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.
In sintesi:
1) Al posto di obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) si parla
ora – per effetto delle innovazioni legislative – di obbligo del possesso di un
“domicilio digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7
marzo 2005 n.82” (art.37, comma 1, lettera a), del DL n.76/2020, come
convertito dalla legge n.120/2020);
2) Il cd domicilio digitale non è altro che un recapito digitale2, legato ad un
indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato,
previsto per legge;
3) Per effetto della riforma il domicilio digitale diventerà obbligatorio per
imprese e professionisti iscritti agli albi professionali e si rafforza il sistema
sanzionatorio.
4) Viene introdotto l’obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorni, che gli
Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio
domicilio digitale all’Ordine di appartenenza;
5) In caso di mancato riscontro positivo alla diffida3, l’Ordine di appartenenza deve applicare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (la
legge riporta: “sospensione dal relativo albo o elenco”); sospensione che
terminerà nel momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine l’avvenuta
attivazione di un domicilio digitale;
6) Viene ribadito che qualora gli Ordini territoriali omettano di pubblicare
l’elenco riservato, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche
Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio
digitale (comma 7 dell’art.16 DL n.185/2008), oppure rifiutino reiteratamente di
comunicare alla PA tali dati, ovvero si verifichi la reiterata inadempienza da
parte degli stessi dell’obbligo di comunicare al registro INI-PEC l’elenco dei
domicili digitali ed il loro aggiornamento, ciò costituisce motivo di
scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell’Ordine territoriale
inadempiente, ad opera del Ministero della Giustizia

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