Polizza per professionisti, proroga di un anno

Data:
22 Luglio 2013

Sarà approvato oggi (giovedì 18 luglio) dalla Commissione Affari costituzionali della Camera l’emendamento presentato martedì sera del Governo al decreto Fare (Dl 69/2013) che proroga di un anno la data di avvio dell’obbligo dei professionisti di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi della prorpria attività nei confronti dei clienti: doveva entrare in vigore il 15 agosto prossimo (vedi) ma l’emendamento del Governo al Dl 69/2013), da ieri all’esame della Commissione Affari costituzionali alla Camera, prorogherà il termine di un anno, spostandolo al 15 agosto 2014.

Il testo del Dl 69 andrà in aula lunedì prossimo (22 luglio) a Montecitorio per il primo via libera, dunque la proroga sarà ufficiale solo con la conversione in legge, verso l’inizio di agosto; ma il ritardo dei professionisti nell’adeguarsi all’obbligo (si veda qui) e la diffusa richiesta del settore fa ritenere che questa norma, se approvata oggi dalla maggioranza di governo, non sarà più messa in discussione.

IL COMMENTO DEI PROFESSIONISTI
«Accogliamo con favore la presentazione di questo emendamento che come Cup abbiamo sollecitato. L’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione a meta’ agosto sta creando problemi tecnici in quei casi in cui c’e’ difficolta’ ad assicurare un alto livello di protezione e un costo conveniente».
Cosi’ Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup) e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, commenta con Labitalia l’emendamento al ‘decreto del fare’ che concede ai professionisti un anno in piu’ di tempo per far scattare l’obbligatorieta’ della polizza assicurativa, prevista dal dpr 137/2012 e attualmente fissata al 15 agosto 2013.
«Lo sforzo di tutti i Consigli nazionali – sottolinea – e’ infatti quello di definire le convenzioni migliori per tutelare in primis i giovani. E i contenuti dell’emendamento vanno proprio in questa direzione. In discussione, ovviamente, non c’e’ la validita’ dell’obbligo, che va nella direzione di tutelare cittadini e professionisti. Ma e’ altrettanto evidente la necessita’ di un’ulteriore proroga di alcuni mesi per consentire a tutti i Consigli nazionali di poter fare le scelte migliori in base ai nuovi criteri previsti”.

I DETTAGLI
L’emendamento del Governo (VEDI IL TESTO QUI SOTTO) modifica il Dpr 137/2012 e proroga al 15 agosto 2014 il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie per i professionisti, attualmente fissato al 15 agosto 2013. L’emendamento prevede anche che le convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 debbano tener conto dei seguenti criteri: a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente; b) possibilità per le compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell’accertamento effettivo della responsabilità professionale; c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie; d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista; e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione. È stato, invece, ritirato l’emendamento che abrogava il divieto di incarichi extragiudiziari per alcune figure di magistrati.

L’EMENDAMENTO (testo)

(Contenimento degli oneri ai cittadini derivanti dall’assicurazione obbligatoria dei professionisti).

1. Al fine di evitare maggiori oneri all’utenza, il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie dei professionisti, previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è prorogato al 15 agosto 2014.

2. Le convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri:
a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;
b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell’accertamento effettivo della responsabilità professionale;
c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;
e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.
3. All’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è soppressa la parola: «anche».

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