COMMISSIONI REGOLAMENTO

REGOLAMENTO GENERALE – Delibera n. 65/2021 – 15/11/2021:
Art. 1
Le Commissioni di Lavoro (e, per analogia, i Gruppi di Lavoro ed i Tavoli di Lavoro) sono istituite dal Consiglio dell’Ordine per svolgere una funzione complementare e di supporto al Consiglio stesso.
Ogni Commissione ha il compito (dovere) di affrontare temi utili a perseguire le finalità indicate al successivo Art.2, per argomenti specifici o per ambiti territoriali.
Ciascuna Commissione dovrà definire il programma di lavoro su indicazione del Consiglio dell’Ordine ed in armonia con quello delle corrispondenti a livello Regionale e Nazionale e non dovrà mai ritenersi disgiunto da quello della RPT, per argomenti di carattere comune.
Il Coordinatore che dovesse partecipare alle Commissioni di ordine superiore (CNI, FedIngER ed RPT) ha l’obbligo di formulare un resoconto da condividere coi membri della Commissione Provinciale e con il consiglio.
 
Art. 2
Le finalità che ispirano il lavoro delle Commissioni sono:
a.         la tutela della professionalità di Ingegnere;
b.         la presenza significativa e tempestiva della categoria sul territorio;
c.         lo studio e l’approfondimento di argomenti normativi e regolamentari, sia per fornire utili elementi conoscitivi agli iscritti che per formulare contributi critici;
d.         l’organizzazione di corsi d’aggiornamento professionale formali ed informali, di convegni e seminari, di visite tecniche ai siti, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine e con l’Associazione Congenia, finalizzati all’ottenimento dei Crediti Formativi Permanenti.
 
Art. 3
Le Commissioni sono formate dagli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini sono aggiornate periodicamente dal Consiglio dell’Ordine ed aperte a tutti.
 
Art. 4
Il Consiglio dell’Ordine delegherà un suo Consigliere con mansioni di Coordinatore e o Referente della Commissione stessa presso il Consiglio dell’Ordine.
Le mansioni di Coordinatore possono essere delegate, con apposita Delibera di Consiglio, anche ad un iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Rimini, non facente parte del Consiglio dell’Ordine.
Il Delegato esterno avrà comunque l’obbligo di rapportarsi con il Consiglio sia per gli indirizzi che per le relazioni esterne tramite il referente di riferimento.
Al loro interno il Coordinatore assieme al Referente o, in alternativa, i componenti della Commissione congiuntamente nomineranno un Segretario.
Il Coordinatore dovrà mantenere costantemente informato il Consiglio dell’Ordine sullo svolgimento dei lavori, segnalando tempestivamente eventuali problemi che dovessero sorgere attraverso il referente, laddove le due figure non coincidessero.
Il Consiglio dell’Ordine definisce il numero e l’attività delle Commissioni, delle Sotto-commissioni, dei GdL e dei TdL che riterrà opportuni al fine di approfondire argomenti specifici.
Anche Il/i Coordinatore/i della eventuale sotto-commissione, del GdL o del TdL, sarà nominato dal Consiglio dell’Ordine.
Il Coordinatore (Consigliere o Delegato) resta in carica fino al termine del mandato consiliare ed il suo incarico decade assieme al Consiglio medesimo.
 
Art. 5
La durata delle Commissioni, delle Sotto-Commissioni, dei GdL e dei TdL sarà stabilita dal Consiglio dell’Ordine all’atto della loro istituzione; questi potranno essere a “termine” o “permanenti”.
I programmi di ciascuna Commissione si intendono confermati dal nuovo Consiglio dell’Ordine, salvo diversa disposizione di quest’ultimo.
 
Art. 6
La partecipazione alla Commissione è aperta a tutti i colleghi iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Rimini; in precise occasioni definite dal Consiglio in accordo con Coordinatore questa potrà essere estesa anche ad altre figure professionali.
 
Art. 7
Le riunioni ordinarie delle Commissioni saranno fissate con scadenza periodica da definirsi all’interno della Commissione stessa durante la prima seduta e potranno essere tenute sia in presenza sia a distanza attraverso l’apposita piattaforma in possesso dell’Ordine.
Le riunioni straordinarie saranno indette su richiesta del Coordinatore o da almeno la metà dei componenti della Commissione.
 
Art. 8
Le sedute saranno valide solo se saranno tenute alla presenza del Coordinatore e ad esse partecipino almeno un minimo di cinque persone.
Il Coordinatore ha la facoltà di dichiarare valide le sedute anche qualora non si raggiungesse il numero legale, dietro motivata decisione.
Il Segretario dovrà verbalizzare quanto emergerà nelle sedute valide, ovvero annoterà i motivi della non validità della seduta e suddetti verbali dovranno essere pubblicati, in apposita sezione dedicata, sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Rimini.
In assenza del Segretario la sua funzione sarà svolta dal componente meno anziano.
 
Art. 9
Le Commissioni dovranno esaminare tutti i problemi attinenti al programma di lavoro secondo le scadenze che autonomamente verranno prefissate; inoltre affronteranno problemi specifici e contingenti proposti dal Consiglio dell’Ordine attraverso il referente incaricato o rilevati dalla Commissione stessa.
I risultati dell’analisi e le proposte operative dovranno essere riferite al Consiglio dell’Ordine tramite il Consigliere (o Delegato) Coordinatore/Referente.
 
Art. 10
I componenti della Commissione che non partecipassero operativamente all’attività o addirittura si contraddistinguessero per ripetuti atteggiamenti polemici e non costruttivi potranno essere esclusi dal Coordinatore o dal Referente senza possibilità di replica da parte dell’escluso; in questo caso il Coordinatore ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine.
Il coordinatore è tenuto a gestire anche la mailing-list dei membri partecipanti nonché il gruppo whatsapp (obbligatorio), che verranno utilizzati per una più completa e rapida divulgazione delle convocazioni e di ogni principale aggiornamento dei lavori. All’interno di questi deve essere ricompreso il Referente per il Consiglio anche allorquando questo non prenda parte attiva a lavori e riunioni.

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