![](https://rimini.ordingegneri.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/riminidefault-1-1280x350.jpg)
Art. 21, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.